STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE E RELIGIOSA

" SANTA MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE” ONLUS

(Legge n. 266 del 11/08/1991)

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Finalità Scopi sociali

Art. 1

Con atto di assembla straordinaria del 13/01/2009 tenutasi presso la  Parrocchia S. M. Francesca delle Cinque Piaghe si è proceduto alla variazione dello statuto del 04/09/2007 modificato con assemblea straordinaria del 25/09/2008 dell'associazione socio-culturale religiosa con denominazione "ASSOCIAZIONE SANTA MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE ONLUS”. La stessa associazione si impegna ad usare l’acronimo “ONLUS” in ogni qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione ha la sua sede legale presso la Parrocchia Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe in Casoria alla Via Nazionale delle Puglie, 202. Ha anche facoltà di istituire succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

Art. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro. Essa si propone la finalità di promuovere iniziative di beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria,  culturali e dell’arte i cui destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare..

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da elargizioni di terzi e dai proventi di manifestazioni.

Art. 4

In particolare gli scopi dell'Associazione consistono:

  1. Nella beneficenza a soggetti bisognosi: anziani indigenti, handicappati, ammalati, poveri ecc;
  2. realizzare iniziative, opere ed interventi nel sociale che acquistino rilevanza pubblica, anche attraverso attività di volontariato che abbia come riferimento l'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria ai soggetti bisognosi: anziani, handicappati, ammalati, poveri ecc.;
  3. Nella promozione della cultura e dell’arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione Centrale dello Stato anche mediante convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli vari, serate di letteratura, attività ricreative (teatro, musica ecc), sia nel territorio di Arpino di Casoria che altrove

Art. 5

Nell'ambito dello svolgimento di ogni attività associativa è assolutamente vietata ogni manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi politici o attività diverse da quelle indicate nell’art. 4 del presente statuto e nell’art. 10, comma1, lett.a) del D. lgs. N.460/97.

Art.6

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.7

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.8

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000.

Art.9

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, sarà redatto il rendiconto d’esercizio. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2009.

TITOLO SECONDO

Soci - Assemblee - Organi statutari - Direzione - Rappresentanza 

Art. 10

L’organizzazione dell’associazione è ispirata a principi di democrazia interna per garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per i soci maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

I soci si distinguono in onorari, sostenitori e benemeriti.

Soci onorari: sono coloro i quali vengono ammessi a far parte dell'Associazione e che periodicamente contribuiscono con liberalità a favore della stessa;

Soci sostenitori: sono coloro che s'impegnano a versare una quota annuale da definirsi con apposita delibera ogni anno;

Soci benemeriti: sono persone, Enti, Società ecc. che apportino un contributo fattivo e rilevante alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 11

  • La qualità di socio si perde:
  • Per dimissioni
  • Per radiazione non impugnabile deliberata, anche a semplice maggioranza, dal Consiglio Direttivo, appositamente riuniti, qualora il socio abbia violato le norme statutarie o compromesso l'immagine dell'Associazione
  • Per morosità nel pagamento del contributo associativo.

Nessun diritto compete al socio radiato od ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 12

Gli organi associativi sono

  • L'Assemblea Generale
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo

Art. 13

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli iscritti maggiorenni dell'Associazione. Ad ogni socio sostenitore e benemerito è riconosciuto un voto.

Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno presso la Sede Legale, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per:

  • Approvare le linee generali del programma associativo da svolgere nel corso dell'anno successivo;
  • Approvare il Regolamento associativo.
  • Approva il programma associativo;
  • Approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
  • Elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • Delibera su ogni altro oggetto relativo alla gestione dell’associazione;
  • Delibera sulle modifiche dello statuto dell’associazione.

Essa è convocata dal Presidente con apposito avviso comunicato almeno dieci giorni prima.

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se sono presenti il 50% dei soci più uno e delibera con ma maggioranza dei presenti.

L'Adunanza è valida, in seconda convocazione, da definire e comunicare contestualmente allo stesso avviso, a prescindere dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti alla prima votazione, ed a maggioranza semplice nella successiva, il Presidente dell'Associazione.

 

 

I  soci dell’associazione sono:

1.      ANASTASIO RAFFAELE

2.      GIANNEO DON JONAS

3.      IORIO TOMMASO

4.      LANGELLA VITTORIO

5.      MELUZIO MICHELE

6.      MERCATO CARMELO

7.      PARRELLA CIRO

 

Art. 14

Le votazioni avvengono, in genere, per alzata di mano; quelle riguardanti nomine e cariche sociali si effettuano con votazione segreta tranne che l'Assemblea proclami l'eletto per acclamazione. Tali modalità vanno trascritte a verbale a firma del Presidente e controfirmate dal segretario designato.

Art. 15

Il Presidente:

  • Dura in carica a tempo indeterminato e fino a revoca o dimissioni; 
  • Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
  • Convoca, l'Assemblea Generale.
  • Il neo presidente è GIANNEO DON JONAS nato a New York il 12/08/1966                   .

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’associazione e da quattro membri effettivi eletti dall'assemblea al proprio interno e sulla base delle norme che saranno stabilite dal Regolamento associativo.

Il Consiglio Direttivo:

  • Dura in carica tre anni;
  • Nomina, al suo interno ed a maggioranza dei suoi membri, il Vice Presidente dell’associazione, il Segretario ed il Cassiere.

Il neo Consiglio Direttivo è composta da:

Presidente: GIANNEO DON JONAS, Vice Presidente: Raffaele Anastasio, Segretario: TESTA GENNARO, Tesoriere: PARRELLA CIRO

Tutti i consiglieri, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili; essi decadono dalla carica di consigliere se non intervengono per tre volte di seguito e senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I consiglieri rimasti nominano per cooptazione il nuovo consigliere che resta in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza.

Di ogni incontro sarà stilato apposito verbale a cura del segretario.

Art. 17

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite.

Art. 18

Tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci e/o tra questi ed i loro eredi e/o tra soci ed eredi in dipendenza di questo atto, dovranno essere sottoposte alla decisione di un arbitro eletto in accordo tra le parti o in difetto dal tribunale territorialmente competente.

Art. 19

L'Associazione ha durata illimitata. Un suo eventuale scioglimento sarà deliberato, a maggioranza, dall'Assemblea appositamente convocata. Il patrimonio esistente sarà destinato, dalla stessa Assemblea, così come previsto dall’art.8. 

Art. 16

Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda al Regolamento associativo ed alle norme in materia del codice civile e delle altre leggi dello Stato italiano.